Modello 730

Il modello 730, dedicato principalmente ai lavoratori dipendenti e pensionati, si inserisce nel quadro dell’assistenza fiscale. Presenta particolari vantaggi in quanto:
•    il contribuente non deve eseguire calcoli;
•    in caso di risultato a credito il rimborso viene liquidato direttamente nella busta paga a partire dal mese di luglio o nella rata di pensione a partire dal mese di agosto/settembre;
•    in caso di risultato a debito gli importi vengono trattenuti direttamente nella busta paga o nella rata di pensione negli stessi termini previsti per i rimborsi.

Chi può presentare il 730
Possono utilizzare il modello 730 i contribuenti che devono dichiarare:
•    redditi di lavoro dipendente e/o assimilati;
•    redditi dei terreni e dei fabbricati;
•    redditi di capitale;
•    redditi di lavoro autonomo per i quali non è richiesta la partita IVA;
•    alcuni redditi diversi;
•    alcuni dei redditi assoggettabili a tassazione separata.

Il modello 730 può essere presentato anche:
•    da chi, pur dovendo dichiarare redditi di lavoro dipendente o assimilati, non ha, al momento della presentazione un sostituto d’imposta (datore di lavoro o ente pensionistico) tenuto ad effettuare le operazioni di conguaglio; in tal caso l’eventuale credito risultante dalla dichiarazione viene rimborsato direttamente dall’Agenzia delle entrate; al contrario l’eventuale debito viene pagato direttamente dal contribuente con modello F24;
•    in forma congiunta dai coniugi;
•    per conto di persone incapaci, compresi i minori.

Chi non può presentare il 730
Non possono utilizzare il modello 730 e devono presentare Modello UNICO
i contribuenti che:
•    devono dichiarare redditi d’impresa, anche in forma di partecipazione o redditi di lavoro autonomo per i quali è richiesta la partita IVA;
•    devono presentare anche una delle seguenti dichiarazioni: IVA, IRAP, sostituti d’imposta Modello 770;
•    non sono residenti in Italia nell’anno di presentazione della dichiarazione e in quello precedente;
•    devono presentare la dichiarazione per conto di contribuenti deceduti.

IL 730 PRECOMPILATO
Dal 15 aprile 2016 l’Agenzia delle entrate mette a disposizione dei titolari di redditi di lavoro dipendente e di pensione, in una specifica area del suo sito internet, il 730 precompilato. È definito “precompilato” in quanto nello stesso sono già presenti alcuni elementi conosciuti all’Agenzia delle entrate quali i redditi da lavoro e/o pensione, alcuni oneri detraibili quali i premi pagati per assicurazioni sulla vita e/o infortuni, gli interessi passivi pagati sui mutui.
Dal 10 marzo 2016 il Sistema Tessera Sanitaria mette a disposizione dell’Agenzia delle entrate i dati relativi a:
– spese sanitarie sostenute nel periodo d’imposta precedente
– rimborsi effettuati nell’anno precedente per prestazioni erogate o parzialmente erogate, specificando la data nella quale sono stati versati i corrispettivi delle prestazioni non fruite.
I dati forniti  sono quelli relativi alle ricevute di pagamento, alle fatture e agli scontrini fiscali relativi alle spese sostenute dal contribuente e dal familiare a carico nell’anno di imposta e ai rimborsi erogati.

Il 730 precompilato è reso disponibile:
•    direttamente al contribuente, che può accedervi utilizzando il proprio codice PIN per i servizi telematici rilasciato dall’Agenzia o il PIN cittadino rilasciato dall’INPS;
•    tramite il proprio sostituto d’imposta se presta assistenza fiscale (conferendo apposita delega);
•    tramite un CAF o un iscritto nell’albo dei consulenti del lavoro o in quello dei dottori commercialisti e degli esperti contabili abilitati allo svolgimento dell’assistenza fiscale (conferendo apposita delega).

Il contribuente che accede direttamente al suo 730 precompilato può:
•    presentarlo senza apportarvi modifiche. In tal caso, da parte dell’Agenzia delle entrate, non verranno effettuati controlli formali sui dati relativi agli oneri precompilati; su tali dati resta fermo il controllo della sussistenza delle condizioni soggettive che danno diritto alle detrazioni, alle deduzioni e alle agevolazioni.
•    presentarlo apportando modifiche e/o integrazioni ai dati presenti. In tal caso, da parte dell’Agenzia delle entrate, verranno effettuati controlli, su tutti i dati presenti nella dichiarazione, quindi anche su quelli precompilati.

Eventuali errori rilevati determinano oltre a maggiori imposte, anche sanzioni e interessi a carico del contribuente.

Il contribuente che presenta il 730 tramite il CAF
Deve sottoscrivere apposito documento con il quale può:
•    conferire delega al CAF per l’accesso alla consultazione del 730 precompilato;
•    non conferire delega al CAF per l’accesso alla consultazione del 730 precompilato.

Sia che venga conferita delega all’accesso e alla consultazione dei dati del 730 precompilato, sia che la stessa venga negata, il contribuente deve presentare al CAF tutta la documentazione comprovante gli oneri detraibili e deducibili, le detrazioni e i crediti d’imposta, le ritenute subite, gli eventuali acconti versati; su tale documentazione il CAF appone il “visto di conformità”.
Il controllo formale da parte dell’Agenzia delle entrate è effettuato nei confronti del CAF, resta fermo il controllo nei confronti del contribuente della sussistenza delle condizioni soggettive che danno diritto alle detrazioni, alle deduzioni e alle agevolazioni.

In caso di errori rilevati nell’apposizione del “visto di conformità”, le maggiori imposte oltre alle relative sanzioni e interessi, sono a carico del CAF sempre che il visto infedele non sia stato indotto dalla condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente.

Il CAF provvede a:
•    controllare la documentazione e compilare il 730;
•    effettuare i calcoli delle imposte;
•    presentare la dichiarazione in via telematica all’Agenzia delle entrate che provvede ad inoltrare il risultato contabile al sostituto d’imposta indicato.

Slittano le scadenze fiscali dei modelli precompilati. Per il modello 730 ci saranno due settimane in più. L’invio telematico all’Agenzia delle entrate è stato infatti posticipato al 22 luglio per i Caf e i professionisti che entro l’originaria scadenza, che era stata fissata al 7 luglio, abbiano già effettuato la trasmissione di almeno l’80 per cento delle dichiarazioni. A stabilirlo è stato un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (Dpcm), pubblicato il 13 giugno scorso in Gazzetta Ufficiale.

Tuesday, May 16, 2017 6:53:00 AM